Alberto Pellizzoni
Ancora su patto commissorio e datio in solutum
Carlo Dore
2026-01-01
Abstract
La nota ha ad oggetto una pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari nella quale viene affrontato il tema del rapporto tra patto commissorio e dazione in pagamento. Muovendo dal caso deciso – relativo al conferimento, dal debitore al finanziatore, di una procura speciale a vendere a sé stesso determinati beni immobili di proprietà dell’obbliga to – vengono analizzati i criteri per qualificare l’operazione divisata dalle parti nei termini non di un patto commissorio nullo ai sensi dell’art. 2744, ma di una prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197 c.c. In questo senso, superando le impostazioni più tradi zionali proposte dalla dottrina sull’argomento, lo scritto propone di ravvisare il discrimen tra la convenzione commissoria (nulla) e la dazione in pagamento nella “debolezza cau sale” che contraddistingue la stipulazione commissoria, non inquadrabile con sicurezza né nella categoria dei negozi con causa di garanzia, né in quella dei negozi con causa di (28) Detto che la legittimazione del rappresentante/creditore a incamerare l’eccedenza tra il prezzo della vendita e l’ammontare del mutuo non può ravvisarsi in un accordo intervenuto tra il soggetto in questione e il rappresentato/debitore (accordo, come dimostrato nel testo, incompatibi le con la previsione dell’obbligo di rendiconto), non può attribuirsi pregio, ai fini della sussistenza di tale legittimazione, alla spiegazione empirica fornita dagli appellati, secondo la quale la previsio ne di un prezzo di vendita maggiore rispetto all’importo della somma mutuata sarebbe stato fun zionale a ottenere più facilmente un successivo mutuo necessario per sostenere i costi collegati alla ristrutturazione degli immobili contesi. Spiegazione la quale, lungi dal chiarire la causa del mancato versamento a titolo di vendita e/o a titolo di riversione degli effetti del mandato al rappresentato, attesta il carattere totalmente abusivo e privo di sostegno di detta attribuzione, tanto che i presunti chiarimenti parrebbero tali da integrare gli estremi di una dichiarazione confessoria. RIVISTA GIURIDICA SARDA – n. 1/2026 105 COMMENTI - DIRITTO PRIVATO E PROCEDURA CIVILE adempimento. Una debolezza causale che invece non inficia la figura della prestazione in luogo di adempimento, pacificamente riconducibile all’area degli accordi solutionis causa. Pur condividendo, nella sostanza, la soluzione adottata dalla Corte d’Appello, la nota segnala la sussistenza di alcuni profili problematici in ordine all’utilizzo della procura in rem propriam come schema solutorio: non è infatti chiaro se la procura costituisca un meccani smo appropriativo dei beni che il rappresentante vende a sé stesso (il cui acquisto avviene però sulla base della vendita, e non di una datio in solutum), ovvero se l’aliud datum deb ba essere identificato nelle somme dovute a titolo di prezzo, che il procuratore/creditore pare legittimato a incamerare a tacitazione dell’obbligazione preesistente. In questo secon do caso, si ragiona sulla possibile configurabilità, nell’ambito della vicenda sottoposta al vaglio del giudicante, di un mandato (conferito anche nell’interesse del mandatario) con rappresentanza, la cui sussistenza (apparentemente confermata dall’esistenza di un obbligo di rendiconto) porrebbe tuttavia una serie di interrogativi in ordine alla legittimazione del rappresentante/finanziatore a trattenere l’eccedenza tra il finanziamento iniziale e l’ammon tare del prezzo previsto nella vendita conclusa dallo stesso procuratore con sé stesso.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
University of Cagliari